Nota: Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul sito del Centro di Psicologia e Psicoterapia di Padova. Viene qui riproposto con modifiche. Ti invitiamo a consultare l’articolo originale.
Introduzione
Basta una veloce ricerca su Google per inoltrarsi nel mondo delle “fuffa-terapie” e trovare dalle più classiche e conosciute terapie psicologiche e psicoterapie, passando dalle meno note arti-terapie, ippoterapia, cromoterapia, fino alle più bizzarre cristallo-terapia, cioccolato-terapia, cammino-terapia e altre.
In questo articolo vedremo insieme pochi semplici principi per destreggiarci in questo complesso mondo di contraddizioni e, a volte, abusi.
Scegliere un professionista della salute mentale
Cos’è una terapia
Il termine “terapia” nel linguaggio comune si riferisce non solo ai trattamenti utilizzati per combattere le malattie, ma anche a interventi o misure adottate per risolvere problemi in vari ambiti. Alcune persone utilizzano il termine nella sua accezione più sanitaria (terapia sintomatica, preventiva, farmacologica, radiologica, psicologica, ecc.); ma c’è anche chi utilizza il termine in senso figurato per descrivere interventi mirati a ripristinare una condizione positiva o stabile per problematiche di qualsiasi natura (rafforzare strutture architettoniche, affrontare dissesti idrogeologici, risolvere crisi finanziarie) (Treccani, s.d.).
Gli ultimi esempi ci permettono di comprendere come qualsiasi cosa, con un po’ di fantasia, possa essere “terapeutico” – come un quadratino di cioccolato fondente che contribuisce ad alleggerire una giornata impegnativa – e come mai esistano tanti usi bizzarri del termine. Noi chiamiamo fuffa terapie queste interpretazioni bizzarre che sono ben diverse dalle terapie professionali utilizzate dai professionisti della salute mentale.
Le terapie psicologiche e la psicoterapia
Nel contesto degli interventi sulla psiche è una l’accezione di nostro interesse, quella di “terapia psicologica”, un termine ombrello che racchiude in sé alcuni dei principali atti tipici della professione di psicologhe e psicologi:
«La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. […]» (Legge 18 febbraio 1989, n. 56)
La terapia psicologica può assumere le più svariate forme e seguire innumerevoli approcci teorici che sostengano il modello di cura e intervento. La psicoterapia – erogata da uno psicologo-psicoterapeuta – rientra sotto l’ombrello delle terapie psicologiche, possono utilizzare tale dicitura solo gli psicologi che hanno conseguito il titolo di Specialista presso una scuola di specializzazione (n.b. esistono anche i medici-psicoterapeuti, anch’essi Specialisti ma con una formazione sottostante da medici, erogano terapie mediche).
Ma quindi cosa/chi scegliere? Ti avverto che non ti daremo una regola per rispondere a questa domanda, ma ti forniremo importanti informazioni perché tu possa fare una scelta consapevole e personalizzata. La nostra posizione è chiara, l’utilizzo del termine fuffa terapie non lascia ambiguità, riteniamo che anche se talvolta possono sembrare affidabili, rappresentano in realtà un importante rischio per te e per la tua salute. Se il tuo obiettivo è lavorare sul mantenimento o sul miglioramento della salute, la Costituzione Italiana può essere un buon punto di partenza.
L’Articolo 32 della Costituzione Italiana
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […]» (Costituzione Italiana, Parte I, Titolo II, Articolo 32)
I cittadini hanno diritto alla salute e ad essere curati da persone competenti. Proprio per questo motivo esiste un limite giuridico su chi può offrire interventi che agiscono sulla salute. Ogni paese decide se e in che modo organizzare e monitorare le professioni che incidono in maniera importante sulla vita delle persone (medici, psicologi, avvocati, ingegneri, ecc.). In Italia, sono previsti degli organi deputati alla vigilanza sul buon operato dei professionisti, gli Ordini Professionali, che si occupano di far rispettare i codici deontologici delle professioni (ad esempio, il Codice Deontologico (C.D.) della professione psicologica, ma esiste anche quello della professione medica o di quella ingegneristica). Si tratta di regole e principi sul corretto comportamento delle diverse categorie. Chi è iscritto a un ordine professionale deve rispettare le regole del C.D. altrimenti incorre in sanzioni di varia natura e gravità. In alcune situazioni è fondamentale la segnalazione di pazienti e professionisti agli ordini professionali su comportamenti scorretti; da un lato, in caso di buona fede, per una presa di consapevolezza da parte di un professionista che potrebbe aver sottovalutato l’importanza di alcuni comportamenti, da un altro lato, più problematico e urgente, per mettere in sicurezza le persone esposte ai rischi di tali comportamenti. È di fondamentale importanza essere informati sui propri diritti in qualità di pazienti per contribuire nel creare ambienti più sereni.
Data la delicatezza di queste professioni vi sono degli articoli specifici del codice penale a tutela degli utenti che potrebbero incorrere in individui che, imitando l’operato dei professionisti, potrebbero influenzare importanti scelte sulla salute. A titolo esemplificativo ti riportiamo due estratti:
«Chiunque […] abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi […] di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato […] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria […] Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, […] qualità inerenti […] impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente» (Articolo 498 Codice Penale, vedi Brocardi, 2024b)
«Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa […]. Si applica la pena della reclusione […] e della multa […] nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo» (Articolo 348 Codice Penale, vedi Brocardi, 2024a)
Quindi, particolare attenzione può essere posta a chi, pur non avendo titoli attinenti alla sfera psicologica, offre prestazioni di questo campo. Ad esempio, un naturopata o un operatore olistico che promettono la risoluzione di disturbi psicologici piuttosto che un lavoro sulla spiritualità, sicuramente molto più pertinente il loro campo.
Se sei assistito o se vuoi farti assistere da un professionista della salute mentale, puoi verificare personalmente, in maniera veloce e gratuita, la sua iscrizione all’albo: nel caso di psicologi e psicologhe sul sito del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (clicca qui); nel caso di mediche e medici sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (clicca qui).
Queste informazioni vanno ritenute come la base per la scelta di un professionista, il minimo indispensabile, ma è possibile un ulteriore livello di analisi.
Come scegliere un buon professionista
Innanzitutto potresti dare una lettura al codice deontologico degli psicologi, o potresti iniziare leggendo il nostro riassunto su alcuni punti
La lettura del C.D. degli psicologi italiani permette di individuare cosa possiamo aspettarci e potremmo pretendere da uno psicologo o una psicologa. Di seguito alcune riflessioni ed estratti del C.D.
Modalità di sponsorizzazione
Spesso ai giorni nostri succede che il primo contatto con un professionista avvenga online. Diversi psicologi utilizzano il mondo social per farsi conoscere. Sebbene la pubblicità sia diventata ormai un elemento quasi imprescindibile della professione, le modalità con cui essa viene fatta possono già fare da primo campanello d’allarme – o viceversa, indicarci che siamo sulla strada giusta.
«Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.» (Articolo 40, Codice Deontologico degli psicologi italiani)
Trasparenza e veridicità possono essere quindi i nostri principi guida. Di conseguenza, se ti capitasse di trovare leggere messaggi pubblicitari che promettono la risoluzione garantita di qualsiasi disagio psicologico, o di parlare con professionisti che screditano i colleghi perché magari adottano un diverso modello di cura dal loro, ricorda che il C.D. mette in guardia proprio da queste condotte (vedi l’articolo 36).
Psicologi, non Psico-Astrologi o fuffa-terapeuti
Puoi anche valorizzare i professionisti attenti nel proporre prestazioni coerenti la psicologia, infatti:
«viola l’art. 40 C.D. lo psicologo il quale, possedendo nel proprio bagaglio culturale competenze diverse da quella psicologica, le proponga al potenziale cliente e, nella comunicazione promozionale, le integri stabilmente allo stesso livello e nel medesimo contesto delle attività psicologiche, così creando un fondato pericolo di confusione nell’utenza e ponendo in essere un comportamento scorretto finalizzato al procacciamento di clientela» (Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna, Delibera del 13 ottobre 2012, tratto da Calvi et al., 2018) .
Consenso e compenso
Quando si entra in contatto con un nuovo professionista, il primo incontro è importante per capire con quale professionalità ci stiamo relazionando. Il consenso informato gioca un ruolo fondamentale, permette di assicurare che entrambe le parti comprendano e accettino le modalità di intervento. Inoltre, è utile per chiarire anticipatamente il compenso, così da stabilire un accordo trasparente e rispettoso.
Il consenso informato è conseguente a una serie di informazioni fornite dal terapeuta «in modo comprensibile, completo e aggiornato sulla finalità e sulla modalità del trattamento sanitario, sull’eventuale diagnosi e prognosi, sui benefici e sugli eventuali rischi, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario» (Articolo 24, C.D. degli Psicologi Italiani). Attraverso queste informazioni il paziente può fare una scelta informata decidendo di intraprendere o meno il percorso terapeutico proposto.
Anche le modalità di comunicazione del compenso possono essere importanti indicatori:
« Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale. […] è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito […] è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.» (Articoli 23, 28, 30 Codice Deontologico degli psicologi italiani)
Dunque, è importante vi sia una collaborazione tra terapeuta e paziente nel trovare un compenso che soddisfi entrambe le parti.
Durante il primo incontro, ma anche durante l’intero rapporto professionale, hai sempre il diritto ad interagire con un professionista che “rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità” (Articolo 4, C.D. degli Psicologi Italiani) e che «riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte» (Articolo 39, C.D. degli Psicologi Italiani). Siamo particolarmente fieri del nostro C.D. nell’affermare che i principi appena espressi sono in perfetta armonia con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (si veda Senato della Repubblica, 2018).
Conflitti personali e di interesse
Non è raro che un paziente, ma più in generale chi fruisce di un servizio, si ponga delle domande rispetto a possibili conflitti di interesse che possa avere un professionista. Tali dubbi sono legittimi, puoi sempre chiedere maggiori informazioni al professionista. In ogni caso, «quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto» (Articolo 4, C.D. degli Psicologi Italiani). E dato che non esistono solamente i conflitti di interesse, ma anche quelli di natura più relazionale/umana il C.D prevede ulteriori tutele:
«Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale […]. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale» (Articolo 28, Codice Deontologico degli psicologi italiani)
Se una persona a te particolarmente vicina è psicolog* può esserti di supporto in ragione del vostro rapporto (amicale/sentimentale/parentale/ecc.) ma mai potrà esserlo in quanto psicolog*; verrebbe meno l’adeguatezza del setting psicologico, ma anche aumenterebbero le distorsioni percettive che ogni essere umano ha nei suoi modi di interagire con il mondo e con le persone (dette anche Bias).
È importante che tu ti senta a tuo agio: quello della terapia dev’essere uno spazio protetto.
Naturalmente non è semplice giudicare un libro dalla copertina, e, infatti, non ti stiamo suggerendo di giudicare un professionista per come ti sembra svolga il proprio lavoro, il nostro obiettivo è quello di stimolare un ragionamento su chi e cosa vuoi per te, e di potenziare la tua capacità di riconoscere e scegliere un professionista.
In questo articolo abbiamo trattato solo alcuni degli aspetti del C.D., se sei curioso/a di leggerlo interamente lo troverai cliccando qui!
Dai valore a ciò che senti
Abbiamo visto insieme gli aspetti più tecnico-deontologici che ci permettono di individuare degli elementi davvero importanti da tenere in considerazione che comunque non sono gli unici! Non è inusuale trovarsi a disagio con un/una terapeuta: parlane con lui/lei, i professionisti sanno che ciò può accadere! La terapia è per te, e hai il diritto di vivere un’esperienza positiva. Se comunque continui a non trovarti bene puoi rivolgerti ad altri professionisti, e puoi chiedere supporto al/alla professionista con il quale hai deciso di interrompere il rapporto per trovarne un altro/a. Una buona alleanza terapeutica è fondamentale: tale alleanza è il frutto dell’incontro tra la competenza tecnica e relazionale del professionista e le tue (e le sue) caratteristiche psicologiche. Un terapeuta che agisce in maniera deontologicamente corretta potrebbe andare bene in un certo momento della nostra vita e non in un altro, e va benissimo così.
Conclusioni
Questo articolo, nella sua versione originale, nasce nel centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale dove gli psicologi e i tirocinanti credono profondamente nella scelta libera e informata di ognuno. In linea con i valori che permeano la professione delle psicologhe e degli psicologi, con questo articolo vogliono essere fornite informazioni secondo noi fondamentali per lavorare con la salute mentale. Tuttavia, puoi decidere di ignorare queste informazioni e andare da chi preferisci, noi incoraggiamo tutto ciò che ti fa star bene purché non sia a discapito della salute e del benessere tuo o altrui.
Bibliografia
Calvi, E., Leardini, E., & Gulotta, G. (2018). Il nuovo codice deontologico degli psicologi: Commentato articolo per articolo con decisioni ordinistiche e giurisprudenza ordinaria. A. Giuffrè.
Treccani. (s.d.). Terapìa. Treccani. Recuperato 10 giugno 2024, da https://www.treccani.it/vocabolario/terapia/, https://www.treccani.it/vocabolario/terapia/
Brocardi. (2024a, April 4). Art. 348 codice penale—Esercizio abusivo di una professione. Brocardi.it. https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-ii/art348.html
Brocardi. (2024b, April 4). Art. 498 codice penale—Usurpazione di titoli o di onori. https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art498.html
Senato della Repubblica. (2018). Biblioteca diritti e doveri. https://www.senato.it/relazioni-con-i-cittadini/pubblicazioni-del-senato/indice-per-collana/biblioteca-diritti-e-doveri
Dal nostro team

Dott. Arturo Palma
Psicologo – Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Veneto n°15442
Dottore Magistrale in Psicologia di Comunità, della Promozione del Benessere e del cambiamento sociale
Mi occupo di sostegno psicologico, formazione e progettazione sociale per il benessere individuale e collettivo.



